DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Ufficio per il processo).

      1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzative denominate: «ufficio per il processo», mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi.
      2. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso provvede altresì alle attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale e cura i rapporti con le parti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi sopravvenuti nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.

Art. 2.
(Composizione dell'ufficio per il processo).

      1. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono stabiliti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano compiti, obiettivi e articolazioni della struttura.
      2. I provvedimenti assunti a norma del comma 1 sono indicati nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e nel programma delle attività

 

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annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
      3. Il monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario cui appartiene è effettuato dal titolare dell'ufficio giudiziario, che a tale fine si avvale anche del servizio statistico.

Art. 3.
(Tirocinio presso gli uffici giudiziari).

      1. I praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali, i dottori di ricerca possono essere ammessi, in forza di apposite convenzioni stipulate dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università, ad espletare, per il periodo massimo di un anno, un'attività di collaborazione con i magistrati addetti alle sezioni penali e civili, ordinarie e del lavoro, della Corte di cassazione, delle corti di appello e dei tribunali.
      2. Gli ammessi sono affidati a un magistrato dell'ufficio giudiziario di destinazione che abbia espresso la propria disponibilità.
      3. Durante il periodo di collaborazione, gli ammessi, sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario, agiscono con diligenza, correttezza e lealtà. Essi sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione e a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.
      4. Gli ammessi hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze, tranne che nei casi in cui venga disposto lo svolgimento a

 

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porte chiuse a norma dell'articolo 128 del codice di procedura civile, incluse le udienze civili camerali di trattazione e istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alle camere di consiglio.
      5. L'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.
      6. Per i praticanti avvocati e per i tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.
      7. L'attività prestata non costituisce, in ogni caso, rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

Art. 4.
(Regolamenti per gli archivi informatizzati).

      1. Il Ministro della giustizia adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari.
      2. L'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, è gratuito, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, per gli avvocati.
      3. Per l'istituzione dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle corti di appello e l'assistenza e la manutenzione dei sistemi è autorizzata la spesa di euro 2.242.500 per l'anno 2007 e di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2008.

 

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Art. 5.
(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria).

      1. In coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, il Ministro della giustizia procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, e ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale. Viene istituito il ruolo tecnico del personale dell'amministrazione giudiziaria, con profili professionali definiti in sede di contrattazione collettiva.
      2. Eventuali posizioni soprannumerarie sono temporaneamente autorizzate e sono riassorbite a seguito delle cessazioni nonché delle progressioni professionali di cui alla presente legge.
      3. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia è autorizzato, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2007-2009:

          a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale dell'area C, posizione economica C1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui fino a un massimo di 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2008 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2009, e le

 

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restanti unità negli anni 2008 e 2009 ai sensi dei commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nei limiti ivi previsti;

          b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, ad assumere personale, nel medesimo triennio, nell'area C, posizione economica C1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale appartenente all'area B, nel limite di spesa di euro 4.802.084 per l'anno 2008 e di euro 9.604.168 a decorrere dall'anno 2009;

          c) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad assumere personale nell'area B, posizione economica B1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale appartenente all'area A, nel limite di spesa di euro 772.000 a decorrere dall'anno 2008.

      4. In attesa della specifica disciplina dettata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri per il quadriennio 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, finalizzata a consentire l'attuazione dei processi di riqualificazione del personale, le progressioni professionali di cui ai commi 2 e 3 e quelle all'interno delle aree, anche in relazione alle procedure avviate, sono consentite, in via prioritaria, ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore da almeno cinque anni, ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, avuto riguardo in via prevalente al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Art. 6.
(Norme sul processo telematico).

      1. Le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del

 

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Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, sono obbligatorie dal 30 giugno 2010.
      2. Il Ministro della giustizia, verificato che l'ufficio sia dotato delle attrezzature per il processo civile telematico, dispone con decreto l'anticipazione del termine, anche solo per specifiche materie, in ciascun tribunale e in ciascuna corte di appello, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati.

Art. 7.
(Delega al Governo in materia di attività di notificazione ed esecuzione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, uno o più decreti legislativi diretti:

          a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni, per adeguarla alla disciplina del processo telematico;

          b) al riordino delle disposizioni concernenti le modalità di conferimento della procura alle liti, per adeguarle alla disciplina del processo telematico;

          c) al riassetto delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica;

          d) al riordino delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto

 

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del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento;

          b) previsione che le comunicazioni sono effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, e alle parti costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo elettronico di posta certificata espressamente dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

          c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria di notificazione ove possibile;

          d) attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l'inizio dell'utilizzazione obbligatoria delle notificazioni telematiche.

      3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice;

          b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;

          c) deposito, al momento della iscrizione a ruolo, di copia della procura, con dichiarazione di conformità del difensore, e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.

      4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione della notifica di un atto o documento informatico nei confronti dei soggetti non dotati di indirizzo di posta elettronica certificata mediante consegna

 

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di una copia, su supporto cartaceo, dichiarata conforme all'originale dall'ufficiale giudiziario;

          b) previsione della conservazione dell'originale del documento informatico da parte dell'ufficio notifiche per i due anni successivi; previsione dell'invio, su richiesta, del documento informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo procuratore ovvero mediante consegna ai medesimi su supporto informatico non riscrivibile, previo pagamento del diritto di copia;

          c) previsione della ripresa fotografica dei beni mobili pignorati e semplificazione delle modalità di acquisizione delle dichiarazioni del debitore pignorato;

          d) estensione della pubblicità sui siti di cui all'articolo 173-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, a tutti i beni mobili;

          e) estensione all'ufficiale giudiziario della delega per le attività di apposizione dei sigilli e di inventario;

          f) riordino dei diritti dovuti agli ufficiali giudiziari secondo criteri di semplificazione e forfetizzazione e previsione di pagamento per mezzo di strumenti telematici.

      5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione della riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali anche all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, ferma restando la possibilità di affidare la riscossione ai concessionari;

          b) fissazione dei compensi spettanti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e pro

 

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testi in misura inferiore a quelli spettanti ai concessionari.

Art. 8.
(Delega al Governo in materia di registrazione telematica dei provvedimenti giudiziari e di applicazione dell'imposta di registro).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti al riordino della normativa sulla registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) stabilire che al momento della pubblicazione del provvedimento l'ufficio giudiziario individua gli elementi necessari per determinare l'imposta di registro e li comunica in via telematica, unitamente al provvedimento stesso, all'Agenzia delle entrate;

          b) stabilire che gli elementi indicati alla lettera a), se non corretti entro un termine breve, da stabilirsi dal Ministero della giustizia, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, determinano l'imposta dovuta per la registrazione del provvedimento;

          c) stabilire che il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo costituisce anche il domicilio eletto ai fini della notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta;

          d) stabilire che l'avviso di liquidazione viene notificato alle parti costituite unitamente all'avviso di deposito del provvedimento da registrare;

          e) stabilire che il pagamento deve essere eseguito in via telematica;

          f) semplificare il procedimento, esentando dall'obbligo di registrazione i provvedimenti della Corte di cassazione e assicurando,

 

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nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del corrispondente importo contestualmente al contributo unificato;

          g) semplificare la procedura della registrazione attraverso una puntuale correlazione fra la classificazione dei procedimenti giudiziari approvata dal Ministero della giustizia e le voci della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni;

          h) disporre, eventualmente, l'esenzione dall'obbligo di registrazione per i provvedimenti soggetti a imposta in misura fissa, assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del relativo importo contestualmente al contributo unificato.

Art. 9.
(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative).

      1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 degli articoli 7 e 8 sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro due mesi dalla data di trasmissione, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
      2. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei

 

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decreti emanati nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 degli articoli 7 e 8, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli 7 e 8, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Art. 10.
(Copia di atti.)

      1. Per il rilascio di copie su supporto cartaceo, la misura dei diritti di copia determinati in base alle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aumentata del 50 per cento.
      2. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il rilascio di copie in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, i diritti di copia sono determinati nella misura fissata attualmente per le copie cartacee ai sensi del medesimo testo unico, in ragione del numero delle pagine memorizzate.

Art. 11.
(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese dei processi civili e penali).

      1. Oltre a quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle

 

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spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione.
      2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.
      3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi del Ministero della giustizia per l'incentivazione del personale.
      4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture di cui al presente articolo senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12.
(Norme sui depositi giudiziari).

      1. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archiviazione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle

 

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finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
      2. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
      3. All'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole da: «degli articoli» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare».
      4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate:

          a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;

          b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

      5. Una somma pari al 10 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia,

 

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anche per finanziare progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.
      6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma pari al 2 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.
(Disposizioni transitorie).

      1. Gli uffici giudiziari verificano l'esistenza di depositi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, richiedendo alla banca o alla società Poste italiane Spa, presso cui è aperto il deposito, che le somme depositate siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Art. 14.
(Norma di copertura finanziaria).

      1. All'articolo 10 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, il comma 4 è abrogato.
      2. All'articolo 13 (L) del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

 

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in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

              «1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

          a) euro 37 per i processi di valore fino a euro 1.100;

          b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

          c) euro 207 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

          d) euro 415 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

          e) euro 610 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

          f) euro 976 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

          g) euro 1.354 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

      2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 244. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a euro 2.500 il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 140»;

 

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          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

              «2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione il contributo dovuto è pari a euro 600».

      3. L'articolo 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

          «Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del medesimo testo unico, e successive modificazioni».

      4. Ai maggiori oneri recati dall'articolo 4, comma 1, pari ad euro 2.242.500 per l'anno 2007 e ad euro 300.000 a decorrere dall'anno 2008, nonché a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 5, valutati complessivamente in euro 44.317.073 per l'anno 2008, in euro 96.158.069 a decorrere dall'anno 2009 si provvede, quanto ad euro 2.242.500 per l'anno 2007, ad euro 41.617.073 per l'anno 2008 e ad euro 96.458.069 a decorrere dall'anno 2009, mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo

 

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7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.